Attivita’ estrattiva senza autorizzazione nel comune di Licata

Per la corte di cassazione è illegittima la sanzione per oltre 20.000 mila euro inflitta a un privato

Licata (Ag) – Nel 2012, il Distretto Minerario di Caltanissetta infliggeva al sig. B.C. una sanzione per oltre 20.000 mila, per aver svolto, in assenza di autorizzazione, attività estrattiva di materiale calcareo su terreni di sua proprietà siti nel territorio del Comune di Licata; oltre alla preclusione, per lo stesso, di poter ottenere, per dieci anni, qualsivoglia autorizzazione all’esercizio di cave sul territorio regionale.

Al fine di dimostrare la propria estraneità ai fatti e alle violazioni contestate, il sig. B.C. decideva allora di agire in giudizio, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, impugnando il provvedimento sanzionatorio allo stesso inflitto.

Contestata l’assenza di prove da cui potesse emergere una qualsiasi forma di responsabilità del proprio assistito, gli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza evidenziavano, inoltre, come, sebbene proprietario dei terreni interessati dalla contestata escavazione, il sig. B.C. non ne avesse di fatto mai avuto la disponibilità materiale, avendo ceduto il fondo in comodato d’uso a terzi e stipulato successivamente un preliminare di vendita dei terreni coinvolti dall’attività estrattiva sanzionata.

La Corte di Cassazione, preso atto di tali circostanze, ha accolto il ricorso e, in adesione alle tesi difensive sostenute dagli avvocati Rubino e Valenza, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva ritenuto il sig. B.C. responsabile, in quanto proprietario dei terreni, della contestata escavazione, rilevando che, invece, “per affermare la responsabilità del proprietario del terreno con la persona fisica che materialmente eseguì o diresse le operazioni di escavazione la Corte avrebbe dovuto accertarsi che al momento di tali operazioni il proprietario non risultasse sostituito dal altro soggetto titolare di un diritto personale di godimento trovante titolo nei contratti di comodato”.

Per effetto di tale pronuncia, nessuna sanzione dovrà, dunque, essere pagata dal sig. B.C. proprietario dei terreni per l’attività di estrazione di materiale calcareo non autorizzata sul fondo di sua proprietà.

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